Che cos’è l’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)?

Che cos’è l’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)?

Il D.Pr. n. 59 del 13 marzo 2013 è il provvedimento con il quale è stato istituito l’A.U.A. o Autorizzazione Unica Ambientale nel quale si raggruppano sette autorizzazioni per i gestori ambientali e ulteriori permessi individuati dalle normative regionali e provinciali autonome. L’autorizzazione può essere richiesta da un’impresa la cui attività ha un impatto ambientale importante, anche con l’assistenza di agenzie per la consulenza per lo smaltimento di rifiuti a Roma, per esempio, ci si può rivolgere ai servizi offerti da Nova Ecologica.

Come richiedere l’Autorizzazione Unica Ambientale

I soggetti che possono richiedere l’A.U.A. sono le piccole e medie imprese, nonché le grandi imprese o gli impianti non soggetti alla disciplina A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale). La domanda si presenta al S.U.A.P. – lo Sportello Unico per le Attività Produttive per via telematica all’Autorità regionale o provinciale di competenza. La domanda si ritiene regolarmente inoltrata e presentata se entro 30 giorni l’autorità non richiede integrazioni. L’A.U.A. ha una durata di 15 anni a partire dal rilascio. I gestori di impianti di scarichi di sostanze pericolose (come definite da art. 108 del D.Lgs. 152/2006) devono presentare ogni quattro anni la dichiarazione di autocontrollo presso l’autorità competente; quest’ultima dichiarazione non influenza la durata complessiva dell’A.U.A., il rinnovo, invece, deve essere richiesto 6 mesi prima della scadenza.

La richiesta dell’A.U.A. può essere fatta per il primo rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi che l’A.U.A. integra (art. 3 del regolamento). Sono esclusi dall’obbligo dell’A.U.A. i gestori di impianti con attività specificamente non soggette ad alcuna autorizzazione ad esclusione della semplice comunicazione o istanza al S.UA.P.

L’A.U.A. non può essere richiesta dai soggetti i cui impianti sono sottoposti a V.I.A. – Valutazione di Impatto Ambientale e nei casi in cui le leggi statali o regionali stabiliscono che la V.I.A. sostituisce tutti gli altri atti e autorizzazioni relativi alla gestione ambientale.

Per inoltrare la richiesta è sufficiente scaricare o richiedere il modello unico nazionale per il rilascio dell’A.U.A.

Quali sono i tempi e i costi per il rilascio dell’A.U.A.

I tempi di rilascio variano a seconda del tipo di procedimento:

  • Se l’A.U.A. sostituisce atti per cui il rilascio era inferiore o pari a 90 giorni, l’Autorità competente rilascerà l’A.U.A. entro 90 giorni trasmettendola al S.U.A.P. che provvederà al rilascio.

  • Se l’A.U.A. sostituisce titoli abilitativi ambientale per cui il rilascio era superiore a 90 giorni, il S.U.A.P istituisce entro 30 giorni dalla domanda una conferenza dei servizi dopo la quale l’Autorità competente entro 120 giorni dal ricevimento della domanda emette l’autorizzazione, salvo integrazioni.

Le spese per l’ottenimento dell’A.U.A. sono le stesse previste per i  vari provvedimenti sostituiti e i diritti di istruttoria; in ogni caso, la somma totale non potrà superare quella che il soggetto richiedente pagava per i singoli titoli autorizzativi prima dell’introduzione ed entrata in vigore dell’Autorizzazione Unica Ambientale.